Ora c’è una scadenza ufficiale
Negli ultimi mesi molti amministratori di società hanno ricevuto comunicazioni sulla presunta scadenza del 30 giugno 2025 per la registrazione della propria PEC personale presso la Camera di Commercio, con l’avvertimento di possibili sanzioni.
Come avevamo già chiarito nel precedente intervento, quella scadenza non aveva alcun fondamento normativo.
Oggi però lo scenario è cambiato.
Vediamo cosa prevede la normativa aggiornata e a chi si applica realmente l’obbligo.
Cosa prevedeva originariamente la Legge di Bilancio 2025
L’obbligo di comunicare il domicilio digitale (PEC) degli amministratori è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024, art. 1, comma 860), ma senza indicare alcuna data di scadenza.
Per le società costituite dal 1° gennaio 2025, la PEC dell’amministratore deve essere indicata direttamente in fase di iscrizione al Registro delle Imprese.
Per tutte le società già esistenti, invece, la norma non prevedeva alcun termine, generando incertezze applicative.
Il contrasto tra MIMIT e Unioncamere
Con una nota interpretativa del 12 marzo 2025, il MIMIT aveva indicato il 30 giugno 2025 come termine ultimo per adempiere.
Unioncamere e numerose Camere di Commercio (tra cui Firenze, Milano, Torino) hanno però contestato tale indicazione, chiarendo che:
- una nota ministeriale non può introdurre una scadenza non prevista dalla legge;
- in assenza di una norma primaria, non possono essere applicate sanzioni, in applicazione del principio di legalità di cui all’art. 1 della legge 689/1981.
Successivamente, con una nuova nota del 25 giugno 2025, il MIMIT aveva indicato il 31 dicembre 2025 come nuovo termine, ma anche in questo caso si trattava di una scadenza priva di base legislativa.
Il vero punto di svolta: il DL 159 del 31 ottobre 2025
La situazione si è finalmente chiarita con l’articolo 13, comma 3, del Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, che ha introdotto per la prima volta una scadenza prevista dalla legge.
Il termine ufficiale per la comunicazione è ora fissato al 31 dicembre 2025.
Solo da questo momento, secondo Unioncamere, l’obbligo diventa pienamente operativo e sanzionabile in caso di omissione.
Attenzione: l’obbligo non riguarda tutte le società
C’è però un aspetto fondamentale da sottolineare.
Il decreto utilizza espressamente i termini “amministratore unico”, “amministratore delegato” e “presidente del CDA”.
Sulla base di questa formulazione letterale, Unioncamere ha chiarito che l’obbligo riguarda esclusivamente le società di capitali.
In sintesi:
- Società di capitali (Srl, Spa, Sapa), consortili e cooperative
Gli amministratori unici, delegati e i presidenti del CDA, devono comunicare entro il 31 dicembre 2025 la propria PEC personale, che non può coincidere con quella della società. - Società di persone (Snc, Sas)
Gli amministratori sono esclusi dall’obbligo, salvo il caso (residuale) in cui lo statuto utilizzi espressamente le qualifiche di amministratore unico o delegato.
È necessario aprire una PEC personale?
Sì. Con l’attuale assetto normativo, la PEC da comunicare:
- deve essere personale dell’amministratore;
- non può coincidere con il domicilio digitale della società.
Su questo punto, a seguito del DL 159/2025, l’orientamento è ormai univoco.
Conclusione
A differenza di quanto accadeva nei mesi precedenti, oggi una scadenza esiste ed è prevista dalla legge.
Entro il 31 dicembre 2025:
- devono comunicare la PEC personale solo gli amministratori di società di capitali;
- gli amministratori di società di persone restano esclusi.
Trattandosi di un adempimento introdotto in modo progressivo e oggetto di numerose interpretazioni, è fondamentale verificare la propria posizione societaria per evitare errori o omissioni.
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